IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Considerato  che  il  26 settembre  2007 parte del territorio della
regione Veneto, con particolare riferimento alle province di Venezia,
Padova   e   Treviso,   e'   stato   colpito  da  eccezionali  eventi
meteorologici  che  hanno  determinato  interruzioni della viabilita'
stradale e danneggiamenti alle infrastrutture;
  Considerato che i predetti eventi hanno causato, altresi', fenomeni
di  dissesto  idraulico,  idrico,  ambientale  e  igienico-sanitario,
nonche'  l'inondazione  di  alcune  porzioni  di  centri abitati, nel
comune di Venezia e in altri comuni viciniori;
  Considerato,  inoltre,  che  i  fenomeni meteorologici in argomento
hanno  determinato una grave situazione di pericolo per la pubblica e
privata incolumita';
  Considerato,  che  le intense precipitazioni hanno messo in crisi i
sistemi   preposti   all'allontanamento  e  allo  scolo  delle  acque
superficiali in eccesso;
  Ritenuto,  quindi,  necessario  ed  indifferibile porre in essere i
primi  interventi  urgenti  per  favorire  il  ritorno  alle  normali
condizioni di vita delle popolazioni interessate;
  Vista  la  nota  a  firma  congiunta  del  presidente della regione
Veneto,  del  presidente  della provincia di Venezia e del sindaco di
Venezia  del  2 ottobre  2007  con  la  quale sono stati indicati gli
interventi necessari per il rientro dall'emergenza;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
12 ottobre  2007  con  il  quale  e'  stato  dichiarato  lo  stato di
emergenza  in  parte  del  territorio della regione Veneto colpito da
eventi alluvionali nel giorno 26 settembre 2007;
  Acquisita l'intesa della regione Veneto;
  Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1. Il segretario regionale ai lavori pubblici, ing. Mariano Carraro
e'  nominato  commissario  delegato  per  l'emergenza concernente gli
eventi  meteorologici  di  cui in premessa; il medesimo provvede alla
individuazione   dei   comuni   colpiti  dagli  eventi  stessi,  alla
realizzazione  dei primi interventi urgenti diretti al soccorso della
popolazione,  alla  rimozione delle situazioni di pericolo, nonche' a
fronteggiare i danni conseguenti agli eventi di cui sopra.
  2.  Per l'adozione di tutte le iniziative necessarie al superamento
dell'emergenza,  il  commissario delegato si avvale dell'opera di due
soggetti attuatori, di cui uno designato dal presidente della regione
Veneto  ed  uno  dal  sindaco  di  Venezia,  cui affidare determinati
settori   di  intervento,  sulla  base  di  specifiche  direttive  ed
indicazioni,  nonche'  della  collaborazione  degli uffici regionali,
degli   enti   locali   anche   territoriali,  delle  amministrazioni
periferiche dello Stato e delle aziende pubbliche di servizi.
  3. Il commissario delegato in particolare provvede:
    a) alla  puntuale ricognizione e quantificazione dei danni subiti
dai beni pubblici e privati;
    b) al  ripristino,  in condizioni di sicurezza, delle strutture e
infrastrutture   pubbliche   danneggiate,   alla   pulizia   ed  alla
manutenzione  straordinaria  della  viabilita', degli alvei dei corsi
d'acqua e dei canali, ed alla stabilizzazione spondale e di versante,
alla realizzazione di adeguati interventi ed opere di prevenzione dei
rischi   ed   alla  messa  in  sicurezza  dei  luoghi,  nonche'  alla
realizzazione  di adeguati interventi, anche non infrastrutturali, di
prevenzione   dei   rischi   idrogeologici  ed  idraulici,  anche  in
attuazione della pianificazione di settore;
    c) all'individuazione  di appositi siti di stoccaggio temporaneo,
anche  all'interno  della  conterminazione  lagunare,  ove  ubicare i
fanghi,   i  detriti  ed  i  materiali  rivenienti  dalla  situazione
emergenziale  in  atto,  avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 4,
definendo   d'intesa   con  gli  enti  ordinariamente  competenti  le
modalita' per il definitivo smaltimento;
    d) alla pianificazione di azioni ed interventi di mitigazione del
rischio    conseguente   all'inadeguatezza   dei   sistemi   preposti
all'allontanamento  e allo scolo delle acque superficiali in eccesso,
al  fine  della  riduzione  definitiva  degli  effetti  dei  fenomeni
alluvionali  ed  in  coerenza  con  gli altri progetti di regimazione
delle  acque,  predisposti  per  la  tutela  e  la salvaguardia della
Terraferma  veneziana,  nel territorio provinciale di Venezia e negli
altri  territori  comunali  del Bacino Scolante in Laguna individuati
dal  «Piano direttore 2000» approvato con deliberazione del consiglio
regionale del Veneto n. 23 in data 7 marzo 2003;
    e) il  commissario delegato predispone uno studio di fattibilita'
per   l'istituzione  di  un  contributo  aggiuntivo  sul  prezzo  del
biglietto  di  trasporto  ferroviario  per l'ingresso nella citta' di
Venezia, i cui proventi saranno utilizzati per la realizzazione degli
interventi di cui alla presente ordinanza.
  4.  Il  commissario  delegato provvede, altresi', al rimborso delle
spese  sostenute dai comuni, nonche' da altri enti ed amministrazioni
impegnate nelle fasi della prima emergenza.
  5.  Il  Dipartimento  della  protezione civile della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, provvede ad effettuare i rimborsi dovuti alle
organizzazioni  di volontariato, debitamente autorizzate dallo stesso
Dipartimento,  impiegate  in  occasione  degli  eventi  in  premessa,
nonche'  al  rimborso  degli oneri sostenuti dai datori di lavoro dei
volontari.  Il  rimborso  e'  effettuato  ai  sensi  del  decreto del
Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, sulla base di un
riscontro delle spese effettivamente sostenute.